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Giudice di Pace di Massa Marittima, sentenza 22 maggio 2007
L'autovelox deve essere segnalato agli utenti della strada. Il correlativo obbligo va assolto mediante apposita segnaletica posta in loco, non essendo sufficiente a tal fine altra forma di pubblicità, nè tanto meno il decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada, in quanto solo atto prodromico all'installazione delle apparecchiature, a cui deve provvedere successivamente l'ente proprietario della strada. (Cass. 17\01\07 n. 1011 e Cass. N. 292\07).
GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MASSA MARITTIMA,
Dott. Filippo Iannitelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Causa civile n. 5856 R. G. C.
Promossa da:
xxxxxxxxx con l’avv.xxxxx
Contro
Presidente pro tempore della Provincia di xxxxxxxx
Oggetto:
“PVC n. 5047T6, del21106.
Perché il giorno 1576, ore 09,28 l’autovettura tg. CS … SD, di proprietà di xxxxxxx, in territorio di Massa Marittima, loc. Schiantapetto, Km. 156+50, su strada con limite di velocità di Kmh 50, marciava invece alla velocità di Km119.
Pur conteggiando lo scarto del 5%, il veicolo superava quindi il limite di Kmh 40 .
In violazione dell’art. 1429 CdS.
La contestazione non è stata immediatamente effettuata, perché su strada contemplata da provvedimento prefettizio.
Accertamento della velocità effettuata con apparato Traffipax-Speedophoto,
matricola xxxxxxxxxxxxxxx. Omologato M. LL.PP, con Decreto Ministeriale n. 1969 del 068 1993.
Il tutto meglio detto nel verbale di cui sopra, da aversi qui per integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Con ricorso inoltrato xxxxxx, ut sopra, contestava il PVC in oggetto, chiedendone l’annullamento.
Eccepiva come sotto.
Sulla contestazione differita, laddove doveva essere invece immediata;
Assenza di preavviso di cartelli indicanti la posta in opera di apparati di misurazione della velocità.
Attendibilità di taratura dell’apparato, in ordine al posizionamento e taratura.
Sulle conclusioni in atti, in assenza del rappresentante del Presidente della Provincia di xxxxxx, la causa era trattenuta a sentenza, con lettura del dispositivo alla fine dell’udienza giornaliera.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, l’Autorità che ha elevato il Verbale non ha specificato:
--a quale categoria appartenesse la strada in cui si era verificato l’illecito;
--soprattutto, se la presenza dell’autovelox fosse stata opportunamente segnalata, con ottemperanza all’ultima giurisprudenza:
l'informazione- deve- essere rivolta a tutti gli utenti della strada, il correlativo obbligo va assolto mediante apposita segnaletica posta in loco, non essendo sufficiente a tal fine altra forma di pubblicità (come volantini informativi distribuiti alla cittadinanza) nè tanto meno il decreto prefettizio di individuazione del tratto di strada in quanto solo atto prodromico all'installazione delle apparecchiature, a cui deve provvedere successivamente l'ente proprietario della strada.
(Cass. 1717 n. 1011 e Cass. N. 2927).
Ed in proposito, la giurisprudenza della seconda sezione civile della Cassazione è ormai costante (Cfr. anche riferimento Comune di Senise Cass Sez II°).
Per quanto detto, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Le altre eccezioni vengono chiaramente assorbite dall’accoglimento delle istanze del ricorrente.
***
Il Giudice di Pace di Massa Marittima,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Massa Marittima, 2257.
Il Giudice di Pace
(Dott. Filippo Iannitelli) |